La privacy dei nostri figli

+++ I nostri figli devono venir tutelati +++

 
 
A quanto pare risulta illecita la pubblicazione, in bacheca posta al di fuori del permetro scolastico, di nomi e cognomi degli alunni che frequenteranno il primo anno scolastico. 
 
Nello specifico, una scuola primaria in Trentino ha pubblicato in una bacheca al di fuori del perimetro (recinzioni e cancelli) dello stabile, i nomi e i cognomi degli alunni che frequenteranno la prima elementare. Questo comporta che chiunque passi sul marciapiede a fianco dell'edificio può tranquillamente leggere i nomi e cognomi degli alunni (minorenni tra l'altro). Questo vuol dire che non esiste alcuna riservatezza dei bambini e dei genitori inclusi. 

In merito di privacy, il Garante di è espresso parallelamente portando , nel 2012, un caso che fa riferimento alla pubblicazione online vietando di fatto alcuna pubblicazione di nomi e cognomi degli alunni. Riferimento, provvedimento n. 383 del 6 dicembre 2012.

Si legge in nota: … Si comunica che in assenza di norma di legge o regolamento che consente il trattamento di tali dati, NON è possibile pubblicare nel sito internet della scuola i nominativi degli studenti che costituiscono le classi …
  
Da questo si evince come se non è possibile pubblicare i dati online sul sito dell'istituto la medisima cosa la possiamo tradurre nell’esposizione dei nomi in una bacheca posta al di fuori del perimetro dell’istituto.
 
Credo che ogni istituto dovrebbe dare importanza alla privacy dei minori e delle famiglie. Le segreterie sono aperte con orario d'ufficio e ogni scuola ha un atrio con uno spazio interno dedicato alle informazioni/avvisi.
 
Pubblicare nomi e cognomi di alunni minori oltre e non essere stato chiesto parere ai genitori deve avvenire in maniera cauta in quanto non sappiamo chi li legge e il motivo per cui vengono letti. Ci sono squilibrati come pedofili o semplicemente possono esserci famiglie con delle problematiche interne.
 
L'illecito se c'è stato rientra quindi nei casi di lesione dei diritti sulla riservatezza degli alunni in quanto oltre a non esserci una normativa noi genitori non abbiamo espresso uno specifico libero consenso.
 
Infatti, per il garante "la diffusione da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento". Pertanto si potrebbe affermare "l’illiceità della diffusione di dati personali in esame, in quanto effettuata dall'istituto in assenza di una norma di legge o di regolamento che la ammetta". "La diffusione da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento"

Pertanto afferma "l’illiceità della diffusione di dati personali in esame, in quanto effettuata dall'istituto in assenza di una norma di legge o di regolamento che la ammetta"

 
il Ribelle
08/09/2017

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