Togliere la licenza agli Hotel che ospitano profughi e immigrati
A seguito del
consiglio circoscrizionale di Rovereto Sud del 5
dicembre 2017 con tutta la giunta (tranne M. Bortot e M. Previdi) ho riportato
all'attenzione della stessa, come feci due anni fa, la possibilità di andare a togliere la licenza di "attività recettiva" all'Hotel
come dovrebbe accadere per tutte le strutture ricettive alberghiere e non
alberghiere poiché non possono
ospitare soggetti entrati illegalmente nel territorio italiano che non siano
stati definitivamente regolarizzati ai sensi della normativa vigente.
Il sindaco non
ha negato l'iniziativa ma neanche l'ha approvata quella sera.
Nel ruolo di consigliere circoscrizionale di Rovereto Sud sono a portare
all'attenzione dell’amministrazione comunale di Rovereto la decisione
dell’albergatore roveretano dell’Hotel Quercia nel togliere la scritta
“HOTEL” dall'insegna presente sopra l’ingresso della stessa struttura.
L’insegna oggi riporta la sola scritta “QUERCIA”.
Potrebbe essere
banale la cosa, forse, se non fosse che tale “Hotel” prima che accogliesse i
presunti profughi era un hotel a tutti gli effetti il quale offriva servizi
alla città roveretana dai pasti pranzo alle imprese edili e aziende, ad essere
bar di ritrovo e di aggregazione tra i giovani e quindi per finire alla sua
primaria funzione di attività alberghiera offrendo vitto e alloggio ai turisti
e sportivi degli eventi che visitano la nostra straordinaria città.
Non posso e non
voglio giudicare la scelta del sig. Nave in quanto credo che la stampa non
debba essere il mezzo per scambiarsi opinioni personali più o meno accese.
Preciso che
l’Albergo o meglio definito dal legislatore come “attività ricettiva”
viene normata dall’art. 86 del TULPS il quale stabilisce che non si possono
esercitare alberghi, compresi quelli diurni, pensioni e locande, senza la licenza
rilasciata dal Sindaco.
Scrivo quindi
la qui presente per invitare il sindaco Francesco Valduga ad attuare quanto la
legge da la possibilità allo stesso, come capo dell’amministrazione comunale ha
facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate per l’esercizio dell’attività
alberghiera/ristorante, in caso di inattività prolungata per oltre un anno,
indipendentemente dalla volontà dell’esercente. Tale revoca si configura
come atto dovuto pertanto, non rientra nella discrezionalità del sindaco. La
storia ci insegna che ci sono state delle sentenze passate che hanno confermato
la suddetta argomentazione e faccio riferimento al tribunale delle Marche.
La legge di
riferimento è chiara e l’interpretazione ovvia “L’art. 9 della legge n.
135/2001 stabilisce che l'autorizzazione all’esercizio
dell’attività ricettiva è revocata dal sindaco”:
qualora il titolare dell'autorizzazione,
salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro
centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda
l'attività per un periodo superiore a dodici mesi. Qualora il titolare
dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro delle imprese di cui
alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
La motivazione per cui sono a portare tale proposta sta nel fatto che non
sussiste più l’interesse pubblico (lo dimostrano i fatti nella volontà
dell’albergatore nel non accettare più turisti e nella volontà di togliere la
scritta "Hotel" ma lasciando la scritta "Quercia" (come se
fosse il nome di un complesso residenziale, condominio; il Condominio Quercia
... ) al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ovvero, e chiarisco, che a
seguito di inattività dell’esercente, l’autorizzazione dovrebbe dal mio punto
di vista essere revocata perché non risponde più agli interessi pubblici per
cui è stata posta in essere.
„Il fine di un albergo è quello di favorire la crescita del sistema turistico nazionale di riqualificare l’offerta turistica. Un albergatore è un imprenditore che ha il compito di gestire un albergo.”
Elenco i motori di ricerca e prenotazione online dove l'hotel in questione è presente tutt'ora:
·
Tripadvisor
·
Trivago
·
Viamundis
·
Hotelscombined
·
Paesionline
·
Justdog
·
trentino-sudtirol
Ma ahimè l'Hotel risulta essere al
completo da anni ormai.
Vien da se
anche capire che in questo caso l’albergatore ha preferito fare business
scegliendo la strada, per i giorni d’oggi, più semplice, l’accoglienza degli
immigrati scordandosi forse che fare impresa è un’altra cosa e che la città
credeva in lui come “offritore” di servizi …
Le parole dette
dal sig. Elio Nave il giorno 27 agosto 2015 ovvero: “Pecunia non olet” (http://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento/hotel-al-completo-ospita-solo-profughi-1.937317)
che tradotto dice “il denaro non ha odore”. È corretto che il denaro non ha
odore ma quando questo viene fatto sul business di un accoglienza di clandestini (1
su 4 è profugo gli altri sono clandestini; dati forniti dal Viminale) forse
credo che il maleodorante si senta inoltre aggiungo che l’autorizzazione per
l’attività alberghiera/ristorante va data e con tanto di cappello ai veri
imprenditori del Trentino, a coloro
che sentono la crisi ma guardano avanti, a coloro che si alzano alle 4.00 la
mattina per preparare le colazioni o aspettare una telefonata di pernottamento,
a color che piuttosto che mollare l’attività si sono indebitati. A loro va
il mio sostegno morale e la stima!
Presupponendo
che l'Hotel in oggetto sia ancora accatastato come D/2 tipologia
"albergo" è soggetto a IMIS con delle regole che portano il titolare
dell'attività a versare i tributi IMIS i quali prenderanno due vie parallele,
con una percentuale allo Stato e il rimanente al comune. Politicamente trovo
assurdo che una struttura che nulla a più a che vedere con il termine di
"albergo, hotel, attività ricettiva" ecc.. versi le tasse IMIS nelle
tasche allo Stato e parte al comune. Ricordiamo come l'Hotel ospita questi
presunti profughi i quali quotidianamente e 365 giorni all'anno usino tutti i
servizi che il comune di Rovereto mette a disposizione (esempio rifiuti, ma
potrei dilungarmi ..)
Link: Tasse e Fisco D2
Chiedo quindi
al sindaco la revoca dell’autorizzazione per l’attività alberghiera/ristorante.
La revoca come sotto citata può essere emanata solo dopo 12 mesi di inattività.
Cordialmente,
cons. Daniele
Bertè

